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Rivendita di biglietti in Italia: cosa dice la legge

Redazione listicket · 6 settembre 2026
Rivendita di biglietti in Italia: cosa dice la legge
Foto: Own work · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
La legge italiana vieta la rivendita commerciale secondaria di biglietti da parte di venditori non autorizzati, consentendo solo la rivendita occasionale e non commerciale a prezzo nominale o inferiore. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha il compito di far rispettare queste regole tramite sanzioni pecuniarie consistenti ed è intervenuta in casi che hanno coinvolto le principali piattaforme di rivendita di biglietti.

Il divieto legale italiano sul secondary ticketing commerciale

Nel dicembre 2016, il Parlamento italiano ha varato la Legge n. 232, entrata in vigore il 1° gennaio 2017. La legge ha definito e vietato la rivendita commerciale dei biglietti per eventi da parte di qualsiasi soggetto che non fosse l'organizzatore, una biglietteria autorizzata o una piattaforma ufficiale di rivendita primaria. Il provvedimento prende di mira la pratica di vendere biglietti online attraverso "canali secondari" a prezzi notevolmente maggiorati rispetto al valore originario, nota come bagarinaggio. Sebbene questa pratica fosse già illegale, la Legge n. 232 ha introdotto norme chiare e poteri sanzionatori.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 545, della Legge n. 232 stabilisce che costituisce illecito amministrativo per qualsiasi soggetto diverso da un organizzatore ufficiale di spettacoli, da una biglietteria autorizzata o da una piattaforma verificata di rivendita primaria vendere o distribuire biglietti per eventi, anche online o tramite altri canali digitali. Tale violazione si configura a prescindere dal prezzo a cui i biglietti vengono venduti. La legge consente solo la rivendita occasionale e non commerciale da parte di privati al valore nominale o a un prezzo inferiore.

Questo divieto si applica a tutti gli eventi, inclusi concerti, partite sportive e spettacoli teatrali. Riflettendo l'orientamento giurisprudenziale, un tribunale italiano ha descritto la legge come una norma che di fatto sbarra la strada alla "rivendita illegale di biglietti" e colpisce nello specifico la truffa online del "secondary ticketing". La legge punisce la "rivendita illegale di biglietti" che consiste nel rimettere in vendita biglietti acquistati tramite i canali primari legittimi a prezzi moltiplicati, superiori al valore nominale dei titoli stessi.

La legge non specifica le condizioni operative puntuali di siti web o piattaforme, ma stabilisce soltanto che qualsiasi vendita di biglietti debba provenire dai "titolari [dei] sistemi di emissione dei biglietti", ovvero l'organizzatore ufficiale, una biglietteria autorizzata o una piattaforma di rivendita primaria.

Le disposizioni legislative si trovano all'interno della Legge di Bilancio 2017 dello Stato, formalmente denominata "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", e sono state inserite all'articolo 1, come previsto dal testo normativo. L'iter legislativo mostra che le disposizioni costituiscono una modifica alla normativa nazionale sulla bigliettazione digitale, introdotta in risposta al crescente problema dell'uso di piattaforme digitali per il bagarinaggio, con l'obiettivo di tutelare i consumatori e limitare l'evasione fiscale sulle vendite dei biglietti.

Il ruolo di AGCOM: dal testo di legge alle multe vere e proprie

L'AGCOM, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni in Italia, ha ricevuto dalla Legge 232/16 il potere di far rispettare il divieto di secondary ticketing e lo ha fatto applicando sanzioni crescenti. Ad esempio, nel giugno 2019, l'AGCOM ha avviato contestazioni contro grandi piattaforme commerciali di secondary ticketing per aver venduto biglietti online in violazione del regime normativo, per poi comminare un nuovo round di multe a tre importanti piattaforme nel giugno 2020. La Legge 232/16 ha affidato all'AGCOM il compito di far rispettare la legge sia attraverso sanzioni, sia mediante linee guida di buone pratiche. Il sito dell'AGCOM spiega che l'autorità fornisce indicazioni per la rivendita sicura dei biglietti, elenca i siti di vendita ufficiali e raccoglie le segnalazioni sul bagarinaggio online. In alcuni casi, l'AGCOM si è avvalsa dell'ausilio delle forze dell'ordine.

Nello specifico, l'AGCOM dispone del potere sanzionatorio per far rispettare il divieto. Dichiarando illecita la pratica del bagarinaggio online, all'AGCOM è attribuita l'autorità di indagare e multare i soggetti coinvolti nella rivendita secondaria di biglietti a prezzo maggiorato. L'AGCOM ha esercitato questo potere contro alcune delle più grandi piattaforme di secondary ticketing. Ad esempio, a seguito di un esposto, l'AGCOM ha condotto un'istruttoria con il coinvolgimento della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, che ha portato nel 2020 a una sanzione di 3,7 milioni di euro contro Viagogo, seguita da un'ulteriore multa di 750.000 euro nel 2021 sempre a Viagogo, oltre a una sanzione di 1.750.000 euro a Stubhub e una di 130.000 euro a My Way Ticket.

Oltre alla multa del 2020 a Viagogo, le sanzioni dell'AGCOM sono proseguite, con un'ulteriore sanzione a metà 2022 di 23,5 milioni di euro e una nel 2023 di 12,24 milioni di euro. Il totale ammonta a un record di circa 40 milioni di euro di sanzioni a carico di Viagogo.

L'azione sanzionatoria di AGCOM trova ulteriore forza nell'avallo della magistratura. Ad esempio, nell'aprile 2021 un tribunale italiano ha confermato il provvedimento del 2020 di AGCOM contro Viagogo, respingendo il ricorso della società e stabilendo che la decisione dell'autorità era conforme alla legge. Di conseguenza, sebbene il mercato del bagarinaggio cerchi talvolta di far leva su cavilli giuridici, l'esperienza dimostra che i provvedimenti sanzionatori di AGCOM vengono generalmente confermati dai giudici.

L'attività sanzionatoria dell'AGCOM è ulteriormente supportata da linee guida amministrative e informazioni per i consumatori. Quando riceve una segnalazione, l'AGCOM rimanda i consumatori al suo portale "ilbigliettogiusto", che consente di verificare se un sito web sia un venditore legittimo e fornisce consigli su come evitare l'acquisto di biglietti da bagarini. Il sito web di AGCOM ricorda che le piattaforme ufficiali di vendita sono il sito web ufficiale dell'organizzatore, i rivenditori primari convenzionati e i botteghini fisici dell'organizzatore o dei rivenditori primari — pur senza specificare quali operatori online si qualifichino come venditori primari, limitandosi a consigliare di cercarli senza fornirne un elenco.

Chi può vendere legalmente i biglietti

Secondo la legge italiana, solo l'organizzatore, una biglietteria autorizzata o un rivenditore primario ufficiale possono vendere biglietti. Una struttura di mercato alternativa in cui ulteriori piattaforme rivendano biglietti è dunque contraria alla legge. I soggetti interessati devono avere un accordo con l'organizzatore o con il rivenditore ufficiale per mettere in vendita i titoli e, anche in tal caso, la rivendita deve avvenire al valore nominale o al massimo con una commissione minima, ove prevista. Questa regola garantisce che il biglietto non sia oggetto di bagarinaggio.

Gli organizzatori sono esplicitamente menzionati nella Legge 232/16 come titolari del diritto di disciplinare la rivendita dei propri biglietti. Gli organizzatori sono generalmente i titolari degli eventi, e possono includere le leghe sportive che controllano la gestione delle biglietterie, i club sportivi e gli organizzatori di eventi musicali. Il compito dell'organizzatore è quindi scegliere dove vengono venduti i propri biglietti e, in generale, impedire la vendita a intermediari secondari.

Gli organizzatori possono poi concedere a uno o più venditori primari il diritto di vendere i propri biglietti, operando attraverso il loro portale o punto vendita, oppure consentendo al portale dell'organizzatore stesso di farlo. I venditori primari sono definiti come quelli autorizzati dall'organizzatore. In Italia, questo gruppo comprende agenzie di biglietteria diffuse come TicketOne, ma non include le principali agenzie di secondary ticketing come StubHub o Viagogo. In teoria, ogni biglietto venduto dovrebbe essere acquistato dall'organizzatore o da uno dei venditori primari autorizzati, e la rivendita non è consentita. L'organizzatore detiene il database dei biglietti e la rivendita è permessa solo se effettuata dagli organizzatori o da un venditore primario autorizzato all'interno del portale dell'organizzatore.

In che modo le piattaforme secondarie violano le regole

Le piattaforme possono essere sanzionate per attività di secondary ticketing se rivendono biglietti senza aver preso parte alla vendita originaria, se mettono in vendita titoli in violazione delle condizioni d'uso delle piattaforme partner o se applicano prezzi non conformi a quelli fissati dall'organizzatore dell'evento. Il meccanismo per aggirare il sistema consiste quindi nell'intercettare biglietti non protetti dal circuito e non registrati presso l'organizzatore, così da poter essere rivenduti tramite le piattaforme di rivendita esterne.

La formulazione stessa della legge fa riferimento alla necessità di vendere i biglietti tramite "sistemi di vendita" indicati dagli organizzatori, senza specificare che tali sistemi debbano essere trasparenti o pubblici: l'elemento fondamentale è che la vendita avvenga esclusivamente attraverso un sistema dedicato, sia esso quello dell'organizzatore o quello di un rivenditore primario. Viagogo, ad esempio, nelle condizioni di servizio del suo sito italiano, spiega di vendere biglietti da "venditori accreditati", lasciando intendere la presenza di una vigilanza interna da parte di Viagogo, ma anche da parte di un ente terzo. L'AGCOM ha tuttavia sanzionato Viagogo ugualmente per aver rimesso in vendita i biglietti, nonostante la piattaforma sostenesse che la dicitura "venditori accreditati" fosse indice di conformità alle norme.

Le piattaforme di secondary ticketing sono state sanzionate dall'AGCOM per aver distribuito biglietti non attraverso una piattaforma ufficiale, bensì tramite un portale gestito direttamente da loro. Anche se Viagogo disponesse di un sistema per verificare che il biglietto rimesso in vendita sia stato originariamente acquistato dal venditore, l'atto di offrire i biglietti in rivendita costituisce comunque bagarinaggio se non avviene tramite una piattaforma ufficiale.

Le piattaforme di secondary ticketing possono essere sanzionate anche per la rivendita di biglietti a prezzi non autorizzati. Ad esempio, un biglietto venduto dall'organizzatore o dai suoi rivenditori autorizzati a 20 euro può essere rimesso in vendita su una piattaforma secondaria. La procedura regolare prevede che chi vende il biglietto possa rimetterlo sul mercato al valore nominale, e alcune piattaforme, come Viagogo, dichiarano di imporre questo requisito. Tuttavia, Viagogo e altre piattaforme analoghe non hanno modo di tracciare se i venditori stiano riproponendo il biglietto con una serie di ribassi o a prezzi non trattabili prima di poterlo rimettere in vendita al valore nominale.

Campanelli d'allarme pratici: distinguere una vendita ufficiale da una rivendita a rischio

I consumatori possono tutelarsi in parte dal rischio di acquistare un biglietto da bagarini seguendo alcune regole. Sebbene comprare un biglietto sui canali ufficiali non metta del tutto al riparo dal rischio di imbattersi in titoli oggetto di bagarinaggio — dato il rischio che gli organizzatori stessi vendano biglietti a bagarini senza rendersene conto, o tramite venditori primari che li cedono loro —, il rischio è perlomeno inferiore sui circuiti primari rispetto a quelli secondari, e i biglietti in questo caso sono generalmente più affidabili. Il sito dell'AGCOM invita i consumatori a verificare se un venditore sia effettivamente un organizzatore o un operatore primario.

I consumatori devono diffidare delle piattaforme di secondary ticketing che insistono sull'utilizzo di un "sistema sicuro", poiché ciò presuppone che il sistema consenta la rivendita secondaria, ma questi circuiti non sono chiaramente autorizzati dal venditore primario o dall'organizzatore, rendendo incerto se stiano effettivamente vendendo biglietti non a norma. Infine, il mercato secondario rappresenta un problema e, sebbene la vendita al valore nominale possa sembrare un buon segnale, i biglietti venduti tramite piattaforme secondarie provengono generalmente da bagarini e dovrebbero essere considerati sospetti.

Inoltre, il modo per individuare un bagarino è verificare la presenza di biglietti online offerti con un forte sovrapprezzo rispetto al valore nominale. Sebbene i biglietti possano essere rivenduti, ciò può avvenire solo al valore nominale e da parte dell'acquirente originario, che deve dimostrare sia la propria identità sia la titolarità del titolo di accesso. È un campanello d'allarme anche il caso in cui il venditore non trasmetta il biglietto prima del pagamento, o se il nome dell'acquirente non compare sul biglietto, o se il titolo risulta manomesso in qualsiasi modo. Naturalmente, se i biglietti possono essere acquistati online al valore nominale non ci sono problemi nella vendita, ma questo accade raramente in Italia e dovrebbe essere considerato motivo di sospetto.

Prevenire le violazioni in Italia

Sebbene la rivendita di biglietti costituisca un illecito per la legge italiana, gli organizzatori e le società di emissione hanno fatto ricorso a diverse strategie per cercare di impedire questo fenomeno. Una delle risposte più diffuse è stata la "piattaformizzazione" della bigliettazione, che vede le società di ticketing fare squadra con le proprie piattaforme online per distribuire i biglietti degli eventi, cercando di limitare la quota di titoli che viene destinata alla rivendita. Un'altra risposta diffusa legata alla piattaformizzazione consiste nell'inserire ulteriori misure di sicurezza nei biglietti per proteggerli dalla rivendita. L'AGCOM rileva tuttavia che, anche con queste misure, il secondary ticketing persiste, e sconsiglia l'acquisto presso rivenditori secondari.

Inizialmente l'AGCOM si è concentrata sui siti internazionali di rivendita, ma negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d'azione. Stando ai dati dell'AGCOM, l'autorità ha sanzionato singole attività commerciali per violazioni sulla vendita dei titoli di accesso, ma ha anche invitato le piattaforme web e commerciali a essere più attive nel contrastare la rivendita dei biglietti. Di conseguenza, se da un lato vengono colpiti i singoli operatori che vendono i biglietti o agiscono come intermediari, dall'altro si punta a colpire anche le piattaforme che offrono lo spazio per il bagarinaggio.